L’attività in Internet – se non effettuata da persone fisiche, ma realizzata da imprese a fini di lucro e non in via occasionale – si configura come attività commerciale a tutti gli effetti e quindi per gli adempimenti di legge, è necessario far riferimento alle norme sul commercio.
Data quindi come premessa la costituzione di un’impresa (che può essere individuale o societaria) e la richiesta della relativa Partita Iva (vedi in seguito), per iniziare una attività di vendita on line al dettaglio (BtoC), ovvero diretta al consumatore finale, occorre presentare una SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività che ha efficacia immediata, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive - SUAP del Comune.
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività è necessario quindi provvedere all’apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica - ComUnica.
La SCIA può essere presentata anche contestualmente alla Comunicazione Unica (ComUnica), presso il Registro Imprese della Camera di Commercio che a sua volta la inoltrerà al SUAP.
Anche in caso di vendita on line fra imprese (BtoB), cioè di sola vendita all’ingrosso, occorre procedere alla SCIA o direttamente al SUAP del Comune di competenza, o tramite il Registro Imprese con il modello SCIA della Camera di Commercio ( per la CCIAA di Lucca il modello SCIA è reperibile sul sito web camerale).
Cosa deve contenere la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve contenere una serie di informazioni stabilite per legge (art. 19, Legge 241/1990) tra le quali:
- i requisiti di onorabilità e capacità, in particolar modo l’assenza di fallimenti e condanne penali
- il settore merceologico
- un dominio web.
Da tenere inoltre presenti i seguenti divieti:
- divieto di effettuare operazioni di vendita all’asta tramite televisione e altri sistemi di comunicazione divieto di invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di sua specifica richiesta (è tuttavia consentito l’invio di campioni o di omaggi, purché questo non comporti alcun vincolo o spesa per i consumatori)
- divieto di esercitare il commercio all’ingrosso e al dettaglio contemporaneamente sullo stesso sito, a meno che non siano approntate due aree del sito nettamente separate, con la chiara indicazione della rispettiva destinazione.
Adempimenti fiscali
Da un punto di vista fiscale, per avviare un E-commerce, occorre in primis aprire una partita Iva e quindi individuare il regime contabile. Chi esercita un’attività di commercio elettronico, ai fini delle imposte dirette, produce un reddito d’impresa, pertanto il reddito è determinato quale differenza tra i ricavi e i costi deducibili. L’ Agenzia delle Entrate, ha precisato che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a essere esonerati dall’obbligo di invio telematico, mentre devono essere annotati nel registro delle operazioni effettuate (articolo 24 del DPR 633/1972) insieme a quello delle fatture eventualmente emesse (articolo 23, sempre del DPR 633/1972).
Per l’apertura della posizione Iva viene utilizzato il modello AA7/10 o AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, tramite invio telematico Entratel effettuato direttamente o da soggetti abilitati o mediante Comunicazione Unica (ComUnica).
I modelli indicati, tra le varie sezioni da compilare, contengono un specifico riquadro “attività di commercio elettronico” (codice Ateco 47.91.10 “Commercio al dettaglio di prodotti via internet). in cui vanno riportati:
- l’indirizzo del sito Web barrando la casella “proprio” nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo, o ospitante nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.
L’argomento fiscale in ambito e commerce è molto complesso e con le nuove normative sono state modificati parametri e regolamentazioni. E’ quindi consigliabile rivolgersi ad un professionista che vi guidi nella direzione giusta con informazioni chiare, puntuali e corrette sulla gestione fiscale delle attività di vendita on line.
(*) N.B. : L’impresa che intende svolgere attività di commercio elettronico deve indicare il proprio numero di partita Iva nella home page del sito web (art. 35, c. 1 del Dpr 633/1972); tale obbligo è previsto anche nel caso in cui il sito web sia utilizzato solo per scopi meramente propagandistici e pubblicitari dell’attività economica esercitata senza il compimento di attività di commercio elettronico (Risoluzione 60/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006).
Adempimenti assicurativi e previdenziali
L’esercizio di una attività di commercio elettronico richiede di provvedere agli obblighi assicurativi e previdenziali, presso l'Inps e l'Inail, propri, dei familiari coadiutori e/o degli eventuali soci. Per quanto riguarda l’INPS l’apertura della posizione previdenziale è, con ogni probabilità quella relativa ai “commercianti”, ed è effettuata in funzione del codice attività ottenuto al momento dell’apertura della Partita IVA. Il consiglio è quello di contattare il locale ufficio al quale chiedere il termine per la presentazione della domanda di apertura della posizione previdenziale e l’importo delle spese, che vanno in base al reddito ricavato dall’attività.